Accordo di riconoscimento di titoli di studi tra Italia e Venezuela
Legge 05 Giugno 2012 n° 88, G.U. n. 149 del 28/06/2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007. (12G0107)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3107): Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 31 gennaio 2012 ed il 17 aprile 2012. Esaminato in aula ed approvato il 17 maggio 2012.
Allegato
ACCORDO DI RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI, TITOLI E DIPLOMI DI ISTRUZIONE MEDIA, DIVERSIFICATA E PROFESSIONALE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, da questo punto in poi denominati gli Stati Parte:
VISTO l'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela sottoscritto a Caracas il 17 ottobre 1990,
VISTO che l'istruzione e' il fattore fondamentale per la trasformazione ed il rinnovamento della societa';
VISTI i vantaggi reciproci che comporterebbe il riconoscimento degli studi ai fini del conseguimento di obiettivi comuni,
VISTO che l'istruzione e' un fattore primordiale nell'integrazione multi-culturale degli Stati Parte per il loro sviluppo integrale mirante all'ottenimento di un miglior livello e qualita' di vita dei propri popoli;
VISTA la volonta' di promuovere di comune accordo una maggiore diffusione delle proprie lingue e delle proprie culture, nonche' di rafforzare ancor di piu' le relazioni tra i due paesi nei campi dell'istruzione, la cultura e la scienza;
VISTA la volonta' di' affermare ed incrementare la cooperazione in materia di formazione;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.- Il presente Accordo ha come proposito fondamentale quello di stabilire l'ambito per il riconoscimento ufficiale degli studi, titoli e diplomi di educazione di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle Autorita' competenti per la prosecuzione degli studi di livello superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 2.- Ai fini del presente Accordo verra' inteso come:
a) Riconoscimento degli Studi: il riconoscimento ufficiale di studi di istruzione media o simile, a mezzo di' tabelle di equipollenza che consentano la prosecuzione degli studi oppure l'ottenimento dei rispettivi diplomi, certificati e titoli ufficiali, corrispondenti a livelli o gradi di studi riconosciuti in ciascuno degli Stati Parte.
b) Educazione Media, Diversificata e Professionale: livello di studi successivo a quello dell'educazione di base, avente come obiettivo sia l'incremento dello sviluppo integrale dell'allievo e la sua formazione culturale, che l'orientamento per definire il proprio campo di studi e di lavoro, offrendogli una formazione scientifica, umanistica e tecnica che consenta al medesimo la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte,
c) Educazione Superiore: livello di insegnamento, ricerca e innovazione, comprensivo dell'educazione formale professionale come prosecuzione degli studi nel ciclo di formazione permanente e integrale dell'allievo o dello studente.
d) Riconoscimento immediato: il riconoscimento automatico e reciproco degli studi, titoli, diplomi o gradi di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle autorita' competenti che consentano all'allievo ovvero allo studente la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 3.- Gli studenti che abbiano superato il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di baccelliere o il diploma conforme all'ordinamento scolastico italiano, potranno accedere presso qualsiasi istituzione di Educazione Superiore, una volta riconosciuti dal rispettivo Ministero della Pubblica Istruzione e previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 4.- Gli studenti che abbiano concluso il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di Baccelliere in conformita' con l'ordine degli studi venezuelano potranno accedere a qualsiasi istituzione di educazione superiore sita nel territorio italiano, previo compimento di (1) un anno di studi presso istituzioni scolastiche italo-venezuelane che aderiscano alle condizioni stabilite nel presente Accordo, oppure presso una Universita' venezuelana.
Articolo 5.- Gli studenti in possesso del diploma di tecnico di livello medio (12 anni di scolarita') nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, otterranno l'immediato riconoscimento del medesimo da parte delle apposite istituzioni della Repubblica Italiana e potranno accedere a qualsiasi istituzione di istruzione superiore sita nel territorio italiano, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana e gli allievi in pari condizioni che otterranno il diploma nella Repubblica Italiana otterranno il riconoscimento immediato e potranno frequentare corsi di studi presso le istituzioni di educazione superiore nella Repubblica Bolivariana del Venezuela previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 6.- Gli studenti che abbiano frequentato, senza averli terminati, gli studi di istruzione di livello medio nelle istituzioni site nel territorio venezuelano, rette dall'ordine degli studi italiano, potranno continuare gli studi in qualsiasi istituzione venezuelana a parita' di condizione con gli studenti che frequentano corsi simili nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Articolo 7.- Il presente Accordo garantisce il riconoscimento degli studi, titoli o diplomi di istruzione media necessari per accedere alle prove previste per l'ingresso alle istituzioni di educazione superiore di ciascuno degli Stati Parte, nell'ambito dell'autonomia universitaria, senza che questo comporti l'ammissione obbligatoria degli aspiranti.
Articolo 8.- I rispettivi Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte sono investiti del compito di esecuzione del presente Accordo.
Articolo 9.- I Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte designeranno (1) un rappresentante, e sceglieranno in regime di reciproco consenso un terzo rappresentante che provvedera' al coordinamento della Commissione che avra' come compito quello di informare entrambe le parti circa la valutazione, la portata ed i risultati dell'applicazione del presente accordo.
Articolo 10.- Le Controversie che possano sorgere dall'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo verranno risolte dagli Stati Parte a mezzo di consultazioni dirette per la via diplomatica.
Articolo 11.- Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avra' una durata di tre (3) anni e si considerera' tacitamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di tre (3) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente. In modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo e detta denuncia produrra' i propri effetti tre (3) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".
Articolo 12.- Il presente Accordo potra' essere consensualmente integrato o modificato dagli Stati Parte a mezzo di separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.
In fede di quanto sopra il presente Accordo viene sottoscritto e timbrato in due (2) esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Sottoscritto a Caracas, il ventesettimo giorno di luglio duemilasette.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Bolivariana del Venezuela
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Allegato
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